Controlli Secondo Livello

Controlli Secondo Livello

Tutte le società di mediazione creditizia devono implementare forme di controllo di "secondo livello". Tali controlli si identificano ne:
  • i controlli di conformità alle norme (compliance);
  • il controllo di gestione dei "rischi (risk management)";
  • i "controlli sul rischio antiriciclaggio già previsti come obbligatori per i mediatori creditizi dal Provvedimento Antiriciclaggio odi Bankitalia del 2011.
Si precisa altresì che la società di mediazione creditizia, nel rispetto del principio di proporzionalità e, quindi,in funzione alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa, non ha l'obbligo di istituire le "funzioni" di compliance e di Risk Management ma, deve definire ed implementarne i controlli rappresentativi delle funzioni medesime e all'interno del sistema di controllo interno. I suddetti controlli sono connessi alle procedure, regole, protocolli etc.; degli stessi controlli va data apposita evidenza nella relazione sui requisiti organizzativi prevista dall'art. 6 del Regolamento.

Le società di mediazione creditizia devono quindi definire ed implementare i controlli sulla gestione dei rischi, in quanto controlli di secondo livello e includono:
  • La verifica nel continuo dell'adeguatezza del processo di gestione dei rischi (rischio legale, rischio reputazionale, rischio operativo, rischio di liquidità) nell'ambito del "principio della proporzionalità";
  • Il monitoraggio costante dell'evoluzione dei rischi aziendali;
  • la predisposizione dei flussi informativi agli organi aziendali.