AML - Antiriciclaggio

Procedura Antiriciclaggio

Gli obblighi per i mediatori creditizi sono contenuti essenzialmente negli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 231/2007.
Come sappiamo, il mediatore creditizio è un soggetto terzo completamente autonomo ed equidistante sia dal cliente che dal soggetto finanziatore. L'agente in attività finanziaria, in quanto titolare di un mandato, è in un certo senso equiparato al dipendente e perciò sottoposto a controllo e verifica da parte della mandante.
Agenti, mediatori e cambia valute procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, al momento dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiori ai 15mila euro o il trasferimento di fondi superiore ai mille euro.
L'adeguata verifica va in ogni caso effettuata (a prescindere dall'importo movimentato), quando ci sia il semplice sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, oppure quando sorgano dubbi sui dati rinvenienti dall'adeguata verifica. Le misure di adeguata verifica da adottare sono proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e adeguate al rischio rilevato.
L'art. 18, oltre ad enunciare come deve essere effettuata l'adeguata verifica, ribadisce che questa deve essere compiuta prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico ed evidentemente prima dell'esecuzione di un'operazione occasionale.
L'art. 19 entra nello specifico stabilendo che l'identificazione deve avvenire in presenza del cliente o dell'esecutore e consiste nell'acquisizione di dati e documenti identificatici ed in corso di validità.
Una novità introdotta dal decreto legislativo 90/17, prevede che il riscontro della validità dei documenti possa essere effettuato mediante la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
Un obbligo preciso per agenti mediatori e cambiavalute è anche quello di valutare scopo e natura del rapporto ed il controllo costante del rapporto mediante l'analisi delle operazioni e delle attività svolte durante tutta la durata del rapporto.
uesti soggetti sono, inoltre, tenuti a conservare documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, conservare copia dei documenti acquisiti in fase di adeguata verifica e a conservare tale documentazione per i 10 anni successici alla cessazione del rapporto.
Perciò che riguarda la segnalazione di operazioni sospette occorre fare una distinzione tra agenti e mediatori. Gli agenti sono tenuti a trasmettere la segnalazione al titolare incaricato dalla mandante.
Ciò significa che se per ragioni organizzative la mandante non dovesse inoltrare la segnalazione, l'agente non ne ha alcuna responsabilità. Il mediatore creditizio, invece, invia la segnalazione direttamente alla UIF: in questo caso, si vengono a configurare due obblighi distinti e separati che vedono responsabilità autonome tra mediatore e soggetto finanziatore.